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L'Azione Cattolica Italiana
Art. 1
L'Azione Cattolica Italiana è
una Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria
ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione
del fine generale apostolico della Chiesa. |
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Art. 2
L'impegno dell'AC, essenzialmente religioso
apostolico, comprende l'evangelizzazione, la santificazione degli uomini,
la formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad impregnare
dello spirito evangelico le varie comunità ed ambienti. |
Partecipazione all'AC
Art. 13
L'adesione all'AC comporta per il socio
il dovere di contribuire - con la preghiera e il sacrificio, con lo studio
e l'azione - alla realizzazione della finalità dell'Associazione;
comporta anche il dovere di contribuire finanziariamente alla vita e all'attività
dell'Associazione. |
L'adesione all'AC attribuisce al socio
il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso
rappresentanti agli altri livelli, alla determinazione delle scelte fondamentali
dell'Associazione. |
L'Associazione diocesana
Art. 18
L'Associazione diocesana di AC riunisce
tutti coloro che nella diocesi aderiscono all'AC. Collabora col vescovo
ed offre il suo contributo al Consiglio pastorale per la costruzione e
missione della Chiesa locale. Si articola in associazioni parrocchiali
e, secondo le esigenze e le situazioni, in gruppi interparrocchiali e diocesani. |
All'interno dell'Associazione diocesana
possono costituirsi dei movimenti che collegano i gruppi parrocchiali,
interparrocchiali e diocesani che abbiano caratteristiche comuni. |
L'Associazione parrocchiale
Art. 19
L'Associazione parrocchiale di AC è
formata da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'AC. Cura la
formazione e coordina l'impegno apostolicodei soci e dei gruppi collaborando
col parroco per la crescita e l'impegno missionario della comunità
parrocchiale. |
Nell'Associazione parrocchiale possono
costituirsi dei gruppi come prima elementare e vitale esperienza associativa;
la costituzione dei gruppi è approvata o promossa dal Consiglio
dell'Associazione e intende favorire la formazione degli aderenti, la loro
testimonianza nei propri ambienti di vita e la loro partecipazione organica
al servizio pastorale comune della parrocchia. |
L'Associazione nazionale
Art. 27
L'Associazione nazionale di AC riunisce
i laici che nelle diocesi italiane aderiscono all'AC. Esprime e favorisce
l'incontro delle associazioni diocesane e il confronto e coordinamento
delle rispettive esperienze; contribuisce con il suo servizio alla vita
delle Associazioni diocesane; |
studia e delibera gli impegni comuni
per l'attuazione dei fini dell'AC in ordine ai problemi che hanno dimensioni
nazionali ed internazionali. Collabora all'azione pastorale della Conferenza
Episcopale Italiana e degli organi di pastorale nazionale. |
Azione Cattolica dei Ragazzi
Art. 34
All'interno delle Associazioni parrocchiali,
diocesane e nazionale, l'AC dei Ragazzi è aperta ai fanciulli e
ai preadolescenti dai 6 ai 14 anni circa. |
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Art. 35
L'ACR ha il fine di offrire ai fanciulli
ed ai preadolescenti che vi aderiscono l'organica esperienza di vita ecclesiale
e di impegno missionario propria dell'AC realizzata a misura delle varie
età. |
Art. 36
L'ACR si articola in varie sezioni
secondo le esigenze (età, sesso, ecc.). |
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Norme di carattere amministrativo
Art. 39
I soci dell'AC contribuiscono personalmente,
nei modi stabiliti dal Regolamento e secondo le proprie possibilità,
al finanziamento delle attività dell'Associazione locale, diocesana
e nazionale. |
La misura dei contributi associativi
è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base della quota
associativa nazionale stabilita dal Consiglio nazionale. |
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