AC
Trieste
dallo Statuto dell'AC

approvato da Papa Paolo VI il 10 ottobre 1969 


 
 
L'Azione Cattolica Italiana 


Art. 1
L'Azione Cattolica Italiana è una Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa. 
Art. 2
L'impegno dell'AC, essenzialmente religioso apostolico, comprende l'evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità ed ambienti. 

 

Partecipazione all'AC 


Art. 13
L'adesione all'AC comporta per il socio il dovere di contribuire - con la preghiera e il sacrificio, con lo studio e l'azione - alla realizzazione della finalità dell'Associazione; comporta anche il dovere di contribuire finanziariamente alla vita e all'attività dell'Associazione. 
L'adesione all'AC attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla determinazione delle scelte fondamentali dell'Associazione. 

 

L'Associazione diocesana 

 

Art. 18
L'Associazione diocesana di AC riunisce tutti coloro che nella diocesi aderiscono all'AC. Collabora col vescovo ed offre il suo contributo al Consiglio pastorale per la costruzione e missione della Chiesa locale. Si articola in associazioni parrocchiali e, secondo le esigenze e le situazioni, in gruppi interparrocchiali e diocesani. 
All'interno dell'Associazione diocesana possono costituirsi dei movimenti che collegano i gruppi parrocchiali, interparrocchiali e diocesani che abbiano caratteristiche comuni. 

 

L'Associazione parrocchiale
  


 
Art. 19
L'Associazione parrocchiale di AC è formata da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'AC. Cura la formazione e coordina l'impegno apostolicodei soci e dei gruppi collaborando col parroco per la crescita e l'impegno missionario della comunità parrocchiale. 
Nell'Associazione parrocchiale possono costituirsi dei gruppi come prima elementare e vitale esperienza associativa; la costituzione dei gruppi è approvata o promossa dal Consiglio dell'Associazione e intende favorire la formazione degli aderenti, la loro testimonianza nei propri ambienti di vita e la loro partecipazione organica al servizio pastorale comune della parrocchia. 
  
  
  
  
L'Associazione nazionale

 

Art. 27
L'Associazione nazionale di AC riunisce i laici che nelle diocesi italiane aderiscono all'AC. Esprime e favorisce l'incontro delle associazioni diocesane e il confronto e coordinamento delle rispettive esperienze; contribuisce con il suo servizio alla vita delle Associazioni diocesane; 
studia e delibera gli impegni comuni per l'attuazione dei fini dell'AC in ordine ai problemi che hanno dimensioni nazionali ed internazionali. Collabora all'azione pastorale della Conferenza Episcopale Italiana e degli organi di pastorale nazionale. 

 

Azione Cattolica dei Ragazzi 

 

Art. 34
All'interno delle Associazioni parrocchiali, diocesane e nazionale, l'AC dei Ragazzi è aperta ai fanciulli e ai preadolescenti dai 6 ai 14 anni circa.
Art. 35
L'ACR ha il fine di offrire ai fanciulli ed ai preadolescenti che vi aderiscono l'organica esperienza di vita ecclesiale e di impegno missionario propria dell'AC realizzata a misura delle varie età. 
Art. 36
L'ACR si articola in varie sezioni secondo le esigenze (età, sesso, ecc.). 

 

Norme di carattere amministrativo

 

Art. 39
I soci dell'AC contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal Regolamento e secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività dell'Associazione locale, diocesana e nazionale. 
La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base della quota associativa nazionale stabilita dal Consiglio nazionale.